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Carta Covisoc, il Consiglio di Stato respinge il ricorso della FIGC

Dopo che il TAR aveva permesso alla difesa di Paratici e Cherubini di ottenere la nota segreta, Gravina aveva fatto appello.

Il Consiglio di Stato si è espresso sulla questione relativa alla famosa carta Covisoc. Dopo che il TAR del Lazio aveva accolto il ricorso di Paratici e Cherubini obbligando la FIGC a consegnare la nota, Gravina aveva fatto appello contro la decisione.

Il mese di aprile è cominciato con il piede giusto, in campo e fuori. La Juve ha battuto il Verona e si prepara alla sfida di questa sera contro l’Inter per l’andata della semifinale di Coppa Italia. E il Consiglio di Stato si è espresso in merito al ricorso della FIGC dopo che il TAR aveva concesso ai legali di Paratici e Cherubini l’accesso alla nota 10940 in cui la Covisoc e gli inquirenti federali parlavano del caso plusvalenze. Ora la difesa bianconera potrà aggiungere alla propria memoria difensiva anche questa carta.

Carta Covisoc, il Consiglio di Stato ha deciso: il ricorso di Gravina è improcedibile

(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)

Dopo la riunione dello scorso 23 marzo, il Consiglio di Stato ha finalmente emesso la sentenza. Il ricorso della FIGC in merito alla concessione alla difesa della Juve della famosa carta Covisoc tenuta nascosta dalla Federazione decisa dal TAR del Lazio è stata respinta. Come si legge sul sito del Consiglio di Stato, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Questa nota è infatti già in possesso dei legali bianconeri e dunque verrà utilizzata a sostegno della difesa nel ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI per il caso plusvalenze. Il presidente della FIGC Gabriele Gravina aveva anche chiesto la sospensione delle decisione del TAR, respinta anche in quel caso dal Consiglio di Stato.

Di seguito il dispositivo: “Ritenuto che l’intervenuta ostensione documentale da parte della Co.Vi.So.C., motivata alla stregua di quanto disposto dalla sentenza di prime cure e del decreto monocratico di rigetto della tutela cautelare di cui all’art. 56, comma 1, cod. proc. amm., comporta l’improcedibilità del ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse”.

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Pubblicato da
Alberto Zamboni